Fecondazione assistita: legge italiana o vaticana?

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Secondo quanto riportato dall’inflessibile e scrupolosa legge  40/2004, le “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita vengono aggiornate almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica”.

Considerato che l’unico aggiornamento è stato effettuato nel 2008, abbiamo realizzato una sintesi in lingua italiana delle autorevoli linee guida del National Institute for Clinical Excellence, per fare luce sulle raccomandazioni non applicabili in Italia secondo la normativa vigente.

Rimandando all’articolo “Infertilità di coppia: counseling, diagnosi e terapia” per approfondire le raccomandazioni cliniche, ecco l’intricata situazione legislativa italiana che ha innalzato un muro tra i progressi della scienza e il diritto alla procreazione delle coppie e delle donne.

La legge 40/2004. Definisce la procreazione assistita come l’insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati a «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana [...] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità». All’art. 2 si afferma che lo Stato promuove «ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità» e favorisce «gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza», nel rispetto di «tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». La legge 40 vieta esplicitamente:

  • le tecniche di fecondazione eterologa
  • l’eugenetica
  • la soppressione degli embrioni
  • la crioconservazione degli embrioni, per ridurre il soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita; la crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione
  • la riduzione embrionaria di gravidanze plurime

La sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale. Il 1° aprile 2009, i commi 2 e 3 dell’art. 14 della legge 40 sono stati dichiarati parzialmente illegittimi con la sentenza n. 151 della Corte costituzionale. In particolare, il comma 2 è stato dichiarato illegittimo laddove prevede un limite di produzione di embrioni “comunque non superiore a tre” e laddove prevede l’obbligo di “un unico e contemporaneo impianto”. Il comma 3, che prevede di poter crioconservare gli embrioni “qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento di tali embrioni, “da realizzare non appena possibile”, debba essere effettuato anche senza pregiudizio per la salute della donna.

Dibattito sulla legge. Le limitazioni introdotte dalla legge 40/2004 riducono le possibilità di intraprendere le tecniche di procreazione assistita, limitandone in parte anche il successo. Di conseguenza, gli oppositori della legge 40 sostengono che dovrebbero essere i medici e le donne, secondo i casi clinici e le proprie considerazioni etiche, a decidere quali tecniche adottare. Le limitazioni imposte dalla normativa vigente in Italia hanno creato il fenomeno del “turismo procreativo”: infatti, numerosissime coppie la cui condizione medica lascia pochissime speranze di essere risolta in Italia si rivolgono a strutture sanitarie ubicate in paesi con legislazioni meno restrittive sulla FIV.

Il referendum. Il 25 marzo 2004, i Radicali Italiani depositarono la richiesta di referendum abrogativo della L. 40/2004. Il 13 gennaio del 2005 la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile l’abrogazione totale, ma ammissibili i quattro quesiti di abrogazione parziale della legge 40, finalizzati a:

  • garantire la fecondazione assistita non solo alle coppie sterili, ma anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili
  • eliminare il limite di poter ricorrere alla tecnica solo quando non vi sono altri metodi terapeutici sostitutivi
  • garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo
  • dare la possibilità di rivedere il proprio consenso all’atto medico in ogni momento
  • ristabilire il numero di embrioni da impiantare.

Il 12-13 giugno 2005 andò alle urne solo il 25,9% degli aventi diritto e il referendum non raggiunse il quorum.

La sentenza della Corte europea dei diritti umani. Il 28 agosto 2012 la Corte europea dei diritti umani ha bocciato la legge 40 per l’impossibilità di una coppia fertile, ma portatrice di una malattia genetica, di accedere alla diagnosi pre-impianto degli embrioni. Il Governo Monti ha chiesto il riesame della sentenza presso la Grande Chambre, ma l’11 febbraio 2013 il ricorso è stato respinto.

Se è vero che il Vaticano ha avuto una influenza decisiva sulla legge 40, il momento storico è assolutamente favorevole: lo spirito innovatore di Papa Francesco potrebbe fare breccia.

 

Fonte: Cartabellotta A. Infertilità di coppia: counseling, diagnosi e terapia. Evidence 2013;5(4): e1000040.

 

  1. siamo bigottiiiiiiii

  2. Per sperare di avere una legge, in un delicato ambito medico, che sia equa, aconfessionale e laica e soprattutto semplicemente Evidence-based e senza ingerenze di altro tipo, si deve, in Italia, fare speranzoso affidamento allo spirito innovatore di un … Papa: che tristezza!
    Ciao a tutti
    Luca Cavalieri